I riflessi negativi della 1^ tranche a nove mesi. La circolare INPS n. 30/2026
Ci sono pervenute alcune richieste di informazioni in merito ai tempi di erogazione del TFS/TFR a seguito delle novità introdotte dalla Legge 30.12.2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), e di cui abbiamo riferito con il nostro precedente Notiziario n. 1 del 12.01.2026.
A tal proposito, informiamo gli interessati che l’INPS, con la propria circolare n. 30 del 27 marzo u.s. (qui allegata), ha aggiornato i termini di pagamento del trattamento di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR) per gli ex dipendenti pubblici, recependo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio n. 199/2025.
Per quanto attiene alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio su TFS/TFR, abbiamo già illustrato nel Notiziario n. 1 sopra richiamato la principale novità per i pensionati di vecchiaia e per quelli con collocamento a riposo d’ufficio: l’anticipo dal 1.1.2027 di tre mesi dell’erogazione della prima rata (dunque, dopo 9 mesi anziché 12 come attualmente). Si tratta, però, di un vantaggio solo apparente, in quanto l’anticipo di tre mesi farà venir meno la detassazione introdotta dalla Legge 26/2019, che prevede una riduzione d’imposta dell’1,5% per il TFS erogato a 12 mesi: dopo nove mesi, dunque, nessuna detassazione e applicazione dell’aliquota ordinaria.
La circolare INPS precisa altresì che la riduzione dei tre mesi si estende al personale del comparto difesa e sicurezza e che, per le categorie speciali (magistrati, avvocati dello Stato, professori universitari, dipendenti ex art. 3 D.Lgs. 165/2001), il beneficio della riduzione a nove mesi si applicherà solo in caso di pensione di vecchiaia.
Infine, la circolare INPS precisa che, per coloro che hanno già maturato o matureranno i requisiti per la pensione di vecchiaia o per il collocamento a riposo d’ufficio entro il 31 dicembre 2026, rimane in vigore il termine ordinario di 12 mesi per la cosiddetta “liquidazione”, a cui si aggiunge il consueto intervallo di 90 giorni concesso all’Ente previdenziale per l’espletamento delle procedure amministrative.
Al di fuori delle fattispecie di cui sopra (vecchiaia e collocamento a riposo), le tempistiche di erogazione variano in base alla causa che determina la cessazione del rapporto di lavoro:
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in caso di inabilità o decesso del dipendente, la legge prevede un termine accelerato di 105 giorni;
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in caso di risoluzione volontaria del rapporto con dimissioni, ovvero di destituzione o licenziamento, il termine di attesa rimane fissato a 24 mesi;
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in caso di accesso alla pensione con requisiti particolari (“quota 100”, “quota 102”, “quota 103”, APE Social, “pensione precoci”, “attività gravose e pesanti”), il termine per il pagamento del TFR non decorre dal giorno del collocamento in pensione, bensì dal giorno in cui il soggetto avrebbe teoricamente maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o per quella anticipata ordinaria.
Per quanto attiene la rateizzazione della corresponsione del maturato economico, la circolare conferma che la liquidazione verrà effettuata:
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in un’unica soluzione per importi non superiori a 50.000 €;
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in due tranches annuali per importi compresi tra 50.000 e 100.000 €, di cui la prima fissa a 50.000 € e la seconda a saldo;
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in tre tranches annuali per importi superiori a 100.000 € (prima e seconda di 50.000 € ciascuna, terza a saldo), con un intervallo di 12 mesi tra l’una e l’altra.
In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini indicati, al lavoratore spettano gli interessi sulle somme dovute, calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 16, comma 6, L. 30.12.1991, n. 412.
Si ricorda infine che il prospetto di liquidazione del TFR e del TFS è consultabile nel Fascicolo previdenziale del cittadino sul portale INPS, accessibile con SPID, CIE o CNS.
Il Coordinamento Nazionale CSE FLP Pensionati












