Personale civile e militare ex esacri
Incontro presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per discutere
delle problematiche ancora irrisolte del personale transitato nelle
diverse amministrazioni pubbliche
Ieri pomeriggio siamo stati ricevuti come FLP, unitamente ad altre sigle sindacali, dal direttore delle Relazioni Sindacali del Dipartimento, Cons. Valerio Talamo, per affrontare questioni attualmente ancora irrisolte che hanno contraddistinto il transito del personale civile e militare ex ESACRI (Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana).
Diverse e annose sono le problematiche ancora pendenti e che stanno procurando mancati riconoscimenti economici ai colleghi transitati nel corso degli ultimi 7-8 anni a seguito delle procedure di mobilità di cui al D.M. 14.09.2015 (in applicazione dell’art. 6 del D.lgs. 28.09.2012, n. 178).
Una delle più gravi riguarda i colleghi di diverse amministrazioni del comparto Funzioni Centrali, per i quali a tutt’oggi, persiste una latitanza da parte delle amministrazioni, che non applicano il ricalcolo delle indennità fisse e ricorrenti loro spettanti a seguito del transito, nonostante il MEF abbia trasferito a quest’ultime i fondi relativi per effettuare il ricalcolo e fornendo anche specifiche istruzioni sui come effettuarlo.
Ciò si traduce in una perdita costante di emolumenti economici per il suddetto personale che si sta perpretando da anni; ad oggi risulta che solamente il Ministero della Cultura abbia provveduto correttamente ad effettuare tale operazione.
Come FLP abbiamo chiesto un intervento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica e Il Direttore ha dato la sua disponibilità a diramare una nota alle amministrazioni richiamandole ad adempiere.
Altra questione importante è invece quella della corresponsione del cosiddetto assegno ad personam per il personale civile e militare ex Croce Rossa previsto dal sopra citato D.M. del 2015.
Anche in questo caso sono diversi anni (già nell’oramai lontano 2017 chiedemmo un intervento al Dipartimento per la Funzione Pubblica per far applicare correttamente la norma riguardante il riassorbimento dell’assegno ad personam, che per noi doveva limitarsi ai soli successivi incrementi economici derivanti dai rinnovi contrattuali e non incidere invece sui premi di produttività collettiva e individuale, come invece stanno facendo tutt’ora le amministrazioni, che nei fatti non li stanno erogando ai colleghi ex CRI.
La vicenda, come è noto a tutti i colleghi interessati, purtroppo si è protratta per anni ed è stata necessaria una nuova norma, l’articolo 1, comma 26, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) per porre fine a tale problema … ma non del tutto.
Questo perché, nonostante la nuova norma stabilisca chiaramente che il riassorbimento dell’assegno ad personam NON va applicato “sugli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi” (e quindi sui premi di produttività collettiva), il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (IGOP), rispondendo a una richiesta di parere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha fornito un’interpretazione capziosa sulla supposta decorrenza della nuova norma, stabilendo che essa non può avere un effetto retroattivo antecedente al 1 gennaio 2024, e sostenendo che l’erogazione dei premi “vada effettuata con riferimento ai trattamenti economici correlati ad obiettivi riconosciuti per l’attività svolta a partire dall’anno 2024”.
L’IGOP ha fornito poi una motivazione a supporto di tale interpretazione – che noi riteniamo assolutamente non pertinente – adducendo supposte disparità di trattamento con altre amministrazioni.
Per noi l’interpretazione giuridica fornita dall’IGOP e le relative argomentazioni a sostegno, sono inaccettabili e prefigurano anche un’indebita intromissione, in quanto su tali questioni dovrebbe essere il Dipartimento della Funzione Pubblica l’unico organo deputato ad esprimersi.
Su queste nostre osservazioni abbiamo raccolto la condivisione parte del Direttore delle relazioni sindacali che si è dimostrato disponibile nello specifico caso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – qualora venga interpellato dalla medesima Agenzia – a chiarire la decorrenza degli effetti della norma per riconoscere i premi di produttività anche per una parte degli anni precedenti e non solo a valere per il futuro fondo risorse del 2024.
Sarà nostra cura quindi intervenire in primis presso l’ADM, e a seguire anche nelle altre amministrazioni che ancora devono fare gli accordi per l’erogazione dei premi di produttività per gli anni 2022 e 2023, per cercare di risolvere e dirimere positivamente tale questione.
La Segreteria Generale FLP