LAVORO AGILE prime disposizioni operative INAIL
9 Nov 2017 - Notiziari dai Dipartimenti, Slider
in materia di obbligo assicurativo, tariffe, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Con circolare n. 48 del 02 novembre 2017, l’INAIL ha ripreso la legge 22 maggio 2017, n. 81 che ha disciplinato il lavoro agile, cioè “un modo di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, che si concretizza in forme flessibili di svolgimento della prestazione rispetto all’orario e al luogo”.
La legge, tra le altre cose, ha esplicitamente esteso la tutela assicurativa INAIL al lavoratore “agile” (art. 23) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con la circolare in oggetto, l’INAIL ha dettato le prime istruzioni operative per una corretta applicazione della nuova normativa, con riferimento all’obbligo assicurativo, tariffe, retribuzione imponibile, tutela assicurativa e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Il Dipartimento, prende in esame, per il momento, il solo tema che interessa la tutela assicurativa.
In particolare l’INAIL rileva come l’obbligo assicurativo (e la conseguente tutela) sussista qualora si svolga una delle attività previste dall’art. 1 del T.U. Infortuni n. 1124/65 (Attività protette).
Al ricorrere di tale presupposto, anche al lavoro agile si devono applicare “i criteri di carattere generale validi per tutti gli altri lavoratori”, che, come noto, riconoscono la indennizzabilità agli eventi infortunistici occorsi come conseguenza di un rischio comunque connesso alla prestazione lavorativa (nesso eziologico).
La tutela, quindi, opera per la fattispecie degli infortuni in itinere e anche nei confronti di tutti gli eventi verificatisi all’esterno dei locali aziendali e nel luogo scelto dal lavoratore, purché causati da un rischio in ogni caso riconducibile all’attività lavorativa.
Per il riconoscimento delle prestazioni riveste particolare importanza l’accordo scritto ex art. 19 della legge 81/2017, con il quale sono regolamentate le concrete modalità di svolgimento del lavoro agile e che “si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio-temporali”.
Appare ovvio come un accordo scritto, carente sotto tale profilo, determini un iter più accidentato nel riconoscimento delle prestazioni infortunistiche, giacché l’individuazione della necessaria connessione tra rischio e attività lavorativa appare più difficoltosa.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FLP
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Si allega circolare INAIL n.48 in pdf