Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni

8 Lug 2019 - Notiziari FLP, Slider

E la prevenzione dell’assenteismo – Legge 19 giugno 2019, n°56.
La FLP informa che è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 2019, la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” ed entrerà in vigore in data 7 luglio 2019.

In sintesi, i contenuti del provvedimento:

ARTICOLO 1: istituzione del Nucleo della Concretezza, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, è approvato il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Nucleo della Concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure indicate nel Piano ed in collaborazione con l’Ispettorato per la funzione pubblica, effettua sopralluoghi e visite finalizzati a rilevare lo stato di attuazione delle disposizioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché le modalità di organizzazione e di gestione dell’attività amministrativa alla luce dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità, proponendo eventuali misure correttive. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali realizzano le misure correttive entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli indicati nel Piano. Di ogni sopralluogo e visita è redatto processo verbale, contenente anche l’indicazione delle eventuali misure correttive e, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali, del termine entro il quale le stesse devono essere attuate.

ARTICOLO 2: Misure per il contrasto all’assenteismo. Ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche, escluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del Dlvo 165/2001 (i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc…), introducono sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso, nel rispetto dei principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità sanciti dalle vigenti norme europee. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità attuative. I dirigenti delle amministrazioni statali adeguano la propria prestazione lavorativa nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane. Per tali finalità, ai medesimi dirigenti, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie di cui all’art. 3 del Dlvo 165/2001, si applicano i sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza. Le pubbliche amministrazioni che per espressa previsione normativa sono tenute a utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze provvedono all’attuazione delle misure, avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell’economia e delle finanze. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione delle misure, anche avvalendosi dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA» del Ministero dell’economia e delle finanze. Il personale docente ed educativo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative è escluso dall’ambito di applicazione delle presenti norme. I dirigenti dei medesimi istituti, scuole e istituzioni sono soggetti ad accertamento esclusivamente ai fini della verifica dell’accesso, secondo modalità stabilite, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

ARTICOLO 3: Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione. le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, possono procedere, a decorrere dall’anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore. Tali amministrazioni predispongono il piano dei fabbisogni, tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

  • digitalizzazione;
  • razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
  • qualità dei servizi pubblici;
  • gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
  • contrattualistica pubblica;
  • controllo di gestione e attività ispettiva;
  • contabilità pubblica e gestione finanziaria.

Le assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all’articolo 35, comma 4, del Dlvo 165/2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e delle conseguenti economie e dall’individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 145/2018, a decorrere dall’anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 145/2018, le amministrazioni statali possono procedere, in deroga alle norme vigenti, all’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per ciascun anno e, all’avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse precedenti (vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti), per le quali le assunzioni possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione. Nelle more dell’entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge 145/2018, le procedure concorsuali sono svolte dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con modalità semplificate sia per la nomina e la composizione della commissione d’esame che per la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 399, della legge 145/2018, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del Dlvo 165/2001.

ARTICOLO 4: Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato. Viene modificato l’art. 23-bis del Dlvo 165/2001, fra l’altro, prevedendo che in deroga all’art. 60 del DPR n°3/1957, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli appartenenti alle carriere diplomatica e prefettizia, e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell’amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consenti. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa non può superare i cinque anni, è rinnovabile per una sola volta e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

ARTICOLO 5: Disposizioni in materia di buoni pasto. Le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto ordini d’acquisto in attuazione delle convenzioni per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – edizione 7 e mediante buoni pasto elettronici – edizione 1, stipulate dalla Consip S.p.A., per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte della Consip S.p.A., richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità previste dalla normativa vigente. La Consip S.p.A. è autorizzata a gestire centralmente il recupero dei crediti vantati dalle amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto di risoluzione, attraverso l’escussione unitaria della cauzione definitiva, agendo anche in via giudiziale. Le somme recuperate sono versate dalla Consip S.p.A. all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle amministrazioni pubbliche interessate, in misura pari al credito residuo vantato dalle stesse. Per l’attuazione degli interventi previsti è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2019. L’utilizzo del fondo è disposto, previa ricognizione dei fabbisogni, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Vieni infine integrato l’art. 144, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al Dlvo n°50/2016, con l’aggiunta, in fine, del seguente periodo: «I predetti accordi devono comunque prevedere una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legislazione vigente, che le società emittenti sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati».

In allegato, la LEGGE 19 giugno 2019, n. 56.

 IL DIPARTIMENTO STUDI E LEGISLAZIONE

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