Decreto aiuti TER,

bonus di 150 EURO per i pensionati con reddito 2021 fino a 20 MILA €.

Uno degli ultimi provvedimenti assunti dal Governo in carica, forse proprio l’ultimo, porterà a novembre p.v., ancora una volta sotto forma di indennità (c.d. “bonus”) una tantum, un po’ di soldi in più nei cedolini dei pensionati e nelle buste paga di lavoratori dipendenti, riproponendo così di fatto, ancorché modificata nel quantum erogato e nella platea dei destinatari, la misura già adottata dal Governo con il primo decreto aiuti (Decreto legge 17.05.2022, n. 50, poi convertito nella legge 12.07.2022, n. 91).
La nuova misura di sostegno al reddito è inserita nel Capo II (“Disposizioni urgenti in materia di politiche sociali”) del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. “decreto aiuti ter”, che reca ulteriori misure urgenti finalizzate al contrasto della crisi economico/energetica in atto e alla realizzazione del PNRR), e più precisamente negli artt. 18 (lavoratori dipendenti) e 19 (pensionati), norme queste che dispongono l’erogazione alle predette categorie, nel prossimo mese di novembre, di un bonus una tantum di 150 euro ridotto dunque di un quarto rispetto ai 200 euro previsti dal primo decreto aiuti.

Il predetto bonus di 150 euro verrà erogato a tutti i titolari, residenti in Italia, di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria decorrenti entro il 1° ottobre 2022, a condizione che abbiano un reddito IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20mila euro (la soglia di reddito IRPEF 2021 del primo decreto aiuti era invece di 35.000 €).

Ne sono destinatari tutti i titolari di trattamenti pensionistici, diretti e di reversibilità, e di quelli assistenziali: pensione di inabilità; pensioni non reversibili per ciechi (assoluti o parziali) e per i sordi; assegno e pensione sociale; assegni ordinario di invalidità; trattamenti di accompagnamento alla pensione, in particolare APE Sociale e APE volontaria. Dal calcolo del reddito sono invece esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Il Bonus da 150 euro non costituisce reddito ai fini fiscali né per la corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Non è cedibile, non è sequestrabile, non è pignorabile. E’ utile infine precisare che, ai fini della percezione del bonus, il pensionato non deve fare nulla, né domande né altro.
Il bonus di 150 spetta anche ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che hanno una retribuzione imponibile a novembre 2022 non superiore a 1.538 €, e sarà erogato in via automatica nella busta paga di novembre p.v. dal datore di lavoro “previa dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19, commi 1 e 16”. Come per il “bonus” del primo decreto aiuti, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni gestiti da NoiPA non sono tenuti a rendere la predetta dichiarazione.

In merito alla nuova indennità una tantum di 150 euro, come CSE-FLP Pensionati esprimiamo una valutazione di certo non negativa, perché la misura va comunque incontro alla esigenze delle famiglie, ma nella precisa consapevolezza che, rispetto al precedente bonus di 200 euro, il quantum economico si è significativamente ridotto del 25% e la platea dei destinatari si è altrettanto significativamente ridotta, essendo limitata ad una soglia di reddito 2021 pari a 20.000 €, e dunque ridotta del 40%. Rispetto al precedente bonus, dunque, meno soldi a meno pensionati, e meno soldi anche a meno lavoratori, i limiti della scelta operata dal Governo sono evidenti a tutti. In aggiunta, non possiamo che ribadire il giudizio già espresso nel Notiziario n. 8 del 23 maggio 2022 in sede di commento al primo bonus: il “bonus” rappresenta comunque solo una piccola e molto parziale misura, che certo può essere d’aiuto, ma che non modifica comunque lo stato delle cose, a fronte dell’esigenza, più volte da noi rappresentata, di avviare una politica economica profondamente diversa, che sia strutturalmente finalizzata, attraverso strumenti adeguati, a una redistribuzione del reddito a favore dei ceti più deboli, tra i quali c’è la stragrande maggioranza dei pensionati, che vedono il loro potere d’acquisto ridursi ogni giorno di più e che stanno pagando un prezzo altissimo alla crisi economica.
Dobbiamo inoltre ricordare alle pensionate e ai pensionati che, con il cedolino del mese di novembre, oltre al bonus 150 euro destinato ai trattamenti pensionistici non superiori a 20mila euro nell’anno 2021, verrà corrisposto a tutti i pensionati anche l’incremento dello 0,2% dell’assegno pensionistico in godimento come conguaglio della perequazione 2021, ovvero della differenza fra l’1,7% di inflazione stimata e l’1,9% di inflazione effettiva nel 2021, conguaglio che i pensionati avrebbero dovuto percepire a gennaio 2023 e che il decreto “aiuti bis” ha anticipato a novembre p.v. (ne abbiamo riferito con il precedente Notiziario n. 13 del 22 agosto 2022).

Infine, è utile ricordare a tutti i pensionati che, in sede di conversione in legge del secondo decreto aiuti (Legge 21 settembre 2022, n. 142 pubblicata sulla G.U. n. 221), è stata introdotta la novella legislativa di cui all’art. 21-bis, che va a modificare il settimo comma dell’articolo 545 del codice di procedura civile.
Dalla data di entrata in vigore della novella (e dunque dal 21 settembre u.s.), le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale (fissato per il 2022 a 468,11 € per 13 mensilità) con un minimo di 1.000 euro.
Dunque, uno “scudo” superiore di ben 300 euro rispetto ai precedenti 700 euro.

Concludiamo, segnalando che, nella G.U. n. 223 del 23 u.s., è stato pubblicato il Decreto 1.08.2022 a firma del Ministro della P.A. sul rinnovo della convenzione con ABI per l’anticipo TFS/TFR, sul quale abbiamo già riferito nel precedente Notiziario n. 14 del 29 agosto 2022.


IL Coordinamento Nazionale CSE FLP pensionati

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