COPERTURA DI POSTI VACANTI NELLE PP.AA.
12 Giu 2017 - Notiziari FLP
Il trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale prevale sullo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti di un concorso interno
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017
La FLP informa che la Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 12559 del 18 maggio 2017, si è pronunciata sulla possibilità, nell’ambito del pubblico impiego, di applicabilità delle regole della mobilità prima di dar inizio allo scorrimento della graduatoria di un concorso.
La Suprema Corte, dopo aver esposto l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, ha affermato che:
- “La mobilità intercompartimentale – … omissis … – deve ritenersi estranea ai blocchi delle assunzioni nella pubblica amministrazione in quanto all’esito della sua realizzazione non vi è un vero e proprio aggravio di spesa per la pubblica amministrazione globalmente considerata, posto che – pur variata l’amministrazione di appartenenza – il numero complessivo dei soggetti impiegati rimane lo stesso, trattandosi di strumento di gestione funzionale all’organizzazione complessiva della pubblica amministrazione.”
- “Ne resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all’assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie; anche in quest’ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista “aggiuntiva” di nuove risorse umane, al contrario dell’altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un’ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.”.
- E’ stato affermato da questa Corte, seppur con riguardo ai profili di riparto della giurisdizione, che le procedure riguardanti soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni ove dirette a realizzare la novazione del rapporto con inquadramento qualitativamente diverso dal precedente realizzano delle vere e proprie assunzioni mentre il passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinato attualmente dal d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, integra una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto (SS.UU. nn. 5077/2015, 26420/2006).”
- “Anche la Corte Costituzionale ha rilevato come la mobilità volontaria integra una fattispecie di cessione del contratto e gli oneri di pubblicità delle carenze di organico al fine di agevolare la copertura tramite passaggio diretto di personale da altre amministrazioni rispondono semplicemente alla necessità di rispettare l’art. 97 Cost. e, precisamente, i principi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione (sentenza n. 324/2010).”
- “…il trasferimento di un dipendente da un’amministrazione ad un’altra tramite mobilità intercompartimentale concreta una fattispecie diversa dalla progressione verticale da una categoria ad un’altra, la prima una cessione di contratto e l’altra un reclutamento di personale, e che il legislatore – in ossequio a principi di buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost., al fine di realizzare economie di spesa – favorisce il passaggio diretto di personale pubblico, a parità di inquadramento, tra le diverse amministrazioni.”
- “…la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 …omissis…, al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l’amministrazione procedente.”
- “Non sussisteva, pertanto, né sussiste un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale.”
Mentre la giurisprudenza amministrativa ha ancora oggi forti dubbi sulla prevalenza della mobilità volontaria rispetto allo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 3677/2016, che sostiene la priorità della mobilità, e Consiglio di Stato, sezione III, sentenza n. n. 5230/2016, che invece sostiene l’opposto, pur ammettendo che l’amministrazione possa, adeguatamente motivando, fare ricorso alla mobilità) la Corte di cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 12559/2017 chiude definitivamente il discorso precisando non solo che la mobilità volontaria rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione, pena la nullità in caso di decisione diversa, ma che la competenza sia del giudice ordinario a fronte dell’assenza della discrezionalità della scelta.
In allegato, Corte Suprema di Cassazione, sentenza n. 12559 del 18.05.2017