Errare umanum est, perseverare autem diabolicum

13 Apr 2017 - Notiziari CGS

ovvero quando richiedete e allegate pareri legali sul ricorso CEDU per denigrarci almeno leggeteli prima di diffonderli

Il ricorso della CGS alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo (CEDU) per l’ottenimento di un risarcimento per i mancati aumenti contrattuali continua a provocare una serie di obiezioni (meglio sarebbe dire denigrazioni) sindacali sulle quali abbiamo già risposto con tre comunicati. Con quest’ultimo vogliamo fare ulteriore chiarezza sulle ultime (???) tre obiezioni che ci vengono poste (ad una obiezione invero avevamo già risposto ma la ripetiamo), soprattutto, da uno dei tre sindacati confederali c.d. storici. Non prima però di aver smentito le affermazioni contenute in un volantino pubblicato nei giorni scorsi: contrariamente a quanto falsamente affermato dalla CGIL FP, la CGS non ha mai promesso indennizzi certi ricorrendo alla CEDU, in quanto una confederazione seria non promette cose che non siano nella propria disponibilità ed è ovvio che, trattandosi di un ricorso dinanzi un giudice, nessuno mai potrà garantire una vittoria sicura e infatti noi non lo abbiamo fatto; abbiamo semplicemente, corroborati dai pareri dei nostri legali, messo a disposizione dei lavoratori uno strumento pienamente in linea con l’attuale giurisprudenza europea, che  offre valide motivazioni per tentare la via di una richiesta di risarcimento per il blocco dei contratti di 7 anni (… come fu nel caso dell’impugnativa del blocco dei contratti dinanzi la Corte Costituzionale…), e abbiamo deciso di accollarci interamente i costi legali e organizzativi per tutti gli iscritti (salvo un contributo per spese vive pari al costo di una Raccomandata 1 internazionale). Promesse, raggiri, abusi della credulità e altre false accuse di questo genere le rispediamo al mittente, invitando a leggere quanto scriviamo prima di avventurarsi a scrivere volantini diffamatori. Veniamo alle domande:

Domanda: Le sentenze dei Tribunali Italiani che si sono pronunciati dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2015 (tra i quali il Tribunale di Reggio Emilia) escludono la possibilità di ottenere un risarcimento da parte della CEDU – Corte Europea dei Diritti dell’Uomo?

 Risposta: FALSO. Le sentenze finora emesse dai Tribunali Italiani (peraltro su ricorsi presentati nel 2013 prima della pronuncia della Corte Costituzionale) dimostrano che si è esaurita la possibilità di ottenere azioni risarcitorie dai Tribunali Italiani, stante la preclusione in Italia derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale e, pertanto, consentono la possibilità di adire la CEDU per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Domanda: L’articolo 35 della Convenzione CEDU prevede che siano ricevibili solo i ricorsi che siano stati proposti dopo aver esperito le vie di ricorso interne. È vero che ciò vuol dire che si può ricorrere solo in presenza di una sentenza della Cassazione, al termine di tre gradi di giudizio?

 Risposta: FALSO. La CEDU ha chiarito che “…la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne deve applicarsi con una certa flessibilità e senza un eccessivo formalismo” (ricorso n. 46967/07, causa CGIL e Cofferati contro Italia). Ciò vuol dire che in presenza di una sentenza di primo grado emessa a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, che rende impossibile l’accesso ai successivi gradi di giudizio, il ricorso è pienamente ricevibile. È il caso per l’appunto dei dipendenti pubblici italiani e, oltre al precedente citato, tra le pronunce possiamo citare quelle relative ai ricorsi n. 11084/02 e 15306/02, H.G e G.B contro Austria.

Domanda: È vero che per qualsiasi pronuncia della CEDU è fatto salvo uno spazio valutativo degli Stati nel bilanciamento tra vincoli internazionali e i principi costituzionali del Paese proponente?

Risposta: FALSO. La CEDU esamina i ricorsi con riferimento alla violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (e non è vincolata dalle sentenze delle Corti Costituzionali degli stati membri), e pertanto, sia con riferimento ai diritti e alle libertà fondamentali violati sia con riferimento al contenuto del danno patrimoniale effettivamente sofferto dai ricorrenti e, quindi, al ristoro economico che la CEDU può accordare. (in tal senso vedi anche parere reso dai legali CGIL FP sic!!!).

Purtroppo siamo di nuovo a rispondere alle stesse domande perché ignorare (o far finta) i fatti è umano (anche se drammatico per un sindacato) mentre mistificarli oltre che diabolico espone a brutte figure. Tra l’altro è già la seconda brutta figura che fa la CGIL, giacché la prima è stata sostenere la tesi della non ricevibilità del ricorso se non dopo sentenza di Cassazione quando sapeva bene che vi era un precedente illustre che riguarda proprio quel sindacato e l’allora Segretario Generale Cofferati.

Forse non se lo vuole ricordare o non riesce a trovare la sentenza, nonostante abbiamo citato il numero già nel nostro precedente comunicato? Inoltre, ci domandiamo, è possibile che a sostegno delle proprie tesi diffonda un parere richiesto ad un avvocato, che tecnicamente, sconfessa quanto da loro stessi asserito?

Tralasciando gli aspetti tecnico legali che non ci compete commentare, e sorvolando sulla confusione da loro ingenerata anche nel legale sul fatto che la CGS sia una sigla sindacale degli infermieri (non si sono documentati neanche su questo), è estremamente interessante rilevare che la CGIL FP invii in giro e poggi la sua azione, anche politica, facendo sapere che, in fondo, “aver subito nel pubblico impiego per 7 anni un blocco contrattuale, potrebbe essere un fatto positivo, visto che il governo (con qualche fondamento) avrebbe potuto prevedere il ricorso a licenziamenti collettivi di quegli stessi dipendenti che adesso lamentano il blocco contrattuale“.

Altrettanto singolare è il finale che, escludendo qualunque possibilità di ristoro per danni patrimoniali e non patrimoniali, ribadisce che “gli incrementi retributivi dei (sudditi) dipendenti pubblici sono comunque connessi alle risorse che lo Stato (il Re) intende allocarvi“.

Solo la conclusione ci da un segnale di ottimismo quando afferma che la via del ricorso alla CEDU risulti solo “estremamente complicata“.

Considerato che, per il ricorso alla Corte Costituzionale presentato e vinto dalla FLP, gli stessi “soloni” avevano definito la via assolutamente impossibile, non possiamo che trarne un segnale positivo.

Infine un consiglio (alla CGIL) e una domanda (ai lavoratori): alla CGIL FP consigliamo, nel caso che continui ad avere ulteriori dubbi giuridici sul ricorso CEDU, di rivolgersi direttamente alle altre organizzazioni sindacali che si sono attivate per proporre ricorsi alla CEDU o altre iniziative in ambito europeo, tra le quali la UIL FPL, che sicuramente sarà ben disposta a fornire loro tutta la assistenza giuridica tramite il proprio Ufficio Legale, come già avvenuto in passato su altri ricorsi.

Ai lavoratori rivolgiamo una domanda, alla quale potranno rispondere e trarne le opportune conseguenze: poiché la CGIL FP (e altri) continuano a dire che la soluzione per il recupero degli arretrati sta solo nel rinnovo contrattuale, vi chiediamo: ritenete più probabile che una corte europea (per esempio la CEDU) decida di risarcire alcune decine di migliaia di lavoratori per i mancati rinnovi contrattuali oppure che il Governo Renzi stanzi, di sua spontanea volontà, oltre che i soldi che sono necessari per un rinnovo contrattuale decente, anche i circa 12-14 miliardi che servirebbero per pagare tutti gli arretrati per i mancati rinnovi a partire dal 2010? Ecco, datevi una risposta e poi decidete da soli chi davvero fa sindacato e chi invece vende fumo! … LIBERI DI SCEGLIERE. LIBERI DI ADERIRE

Roma,  10 maggio 2016

 

La Segreteria Generale CGS 

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