Finalmente!! L’INPS corrisponde tredicesima e I.I.S. ai pensionati di reversibilità e lavoratori del pubblico impiego
13 Apr 2017 - Notiziari dai Dipartimenti
Con la circolare n. 195 del 10.11.2016 l’INPS, visto il mancato intervento legislativo che avrebbe dovuto adeguare la normativa alle pronunce della Corte Costituzionale del 1989 e del 1992 contro la non cumulabilità tra il trattamento stipendiale di lavoratore del pubblico impiego e la pensione di reversibilità in quanto coniuge superstite, prevista dall’art.97 del DPR 1092/73, e visto il persistere di un andamento giurisprudenziale consolidato in materia, ha deciso di adottare una soluzione amministrativa tesa a riconoscere la tredicesima e l’indennità integrativa speciale, finora non erogate sulle pensioni ai superstiti, anche in assenza e a prescindere da eventuali ricorsi fatti da parte degli interessati.
Pertanto per le pensioni di reversibilità, contestuali ad attività lavorativa nel pubblico impiego, decorrenti dal 10 novembre 2016, gli emolumenti dovranno essere corrisposti integralmente.
Dalla stessa data gli interessati potranno richiedere alla sede INPS che gestisce la relativa pensione di reversibilità, la corresponsione della tredicesima mensilità e dell’indennità integrativa speciale sulla pensione in godimento in costanza di attività lavorativa dipendente nel pubblico impiego.
L’INPS, acquisita la domanda, provvederà al ripristino dell’indennità integrativa speciale e della tredicesima mensilità corrispondendo il valore capitale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo la normativa vigente, nei limiti, comunque, della prescrizione quinquennale.
In allegato il testo della Circolare INPS n. 195 del 10 novembre.
IL DIPARTIMENTO POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
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